Art. 2.
(Obbligo di presentazione in concomitanza con lo svolgimento di manifestazioni sportive agonistiche).

      1. Su proposta del questore, notificata all'interessato, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di cui al comma 1 dell'articolo 1 o il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni in caso di minore età, può, con decreto motivato a pena di nullità, chiedere al giudice per le indagini preliminari di prescrivere alle persone alle quali è imposto il divieto previsto dal citato comma 1 dell'articolo 1, di comparire personalmente una o più volte, negli orari indicati, nell'ufficio o nel comando di

 

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polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni per le quali opera il suddetto divieto, per la durata ritenuta più opportuna nei limiti previsti dal comma 2 dell'articolo 1.
      2. Il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio entro sette giorni dalla ricezione della richiesta, dandone avviso alla parte e al pubblico ministero.
      3. All'udienza il giudice, verificata la sussistenza dei presupposti di legge e valutata la personalità dell'interessato, dispone con ordinanza motivata nel modo ritenuto più opportuno in ordine alla eventuale emissione del provvedimento nonché alla sua durata e modalità di applicazione.
      4. Contro l'ordinanza di cui al comma 3 è proponibile il ricorso per cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza.
      5. In ogni momento l'interessato può chiedere al giudice per le indagini preliminari che ha emesso il provvedimento, la riduzione, la cessazione o la modifica della misura di cui al comma 1 qualora siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione.
      6. Il divieto di cui al comma 1 dell'articolo 1 e l'ulteriore prescrizione di cui al comma 1 del presente articolo devono essere revocati da parte dell'autorità giudiziaria qualora il procedimento penale scaturito dalla notizia di reato sia stato archiviato ovvero in caso di assoluzione per il reato contestato.
      7. L'interessato può chiedere al giudice per le indagini preliminari del tribunale del luogo ove dimora di essere autorizzato, per gravi e comprovate esigenze, anche lavorative, a comunicare il luogo di privata dimora o qualsiasi altro luogo ove lo stesso è reperibile durante lo svolgimento delle manifestazioni per le quali opera l'obbligo di presentazione. L'interessato può altresì chiedere al medesimo giudice che ha applicato la prescrizione di cui al comma 1 che l'obbligo di presentazione sia sostituito con quello della permanenza in casa in concomitanza con le suddette manifestazioni.
 

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